Registri la vendemmia
Vitigno, chili raccolti, zucchero naturale e particella — come sempre, in cantina o da mobile.
Cepaos per il Canton Ticino
Vitigni ammessi, tenori minimi di zucchero e rese massime della DOC Ticino, verificati alla vendemmia secondo le Direttive sulla viticoltura del 2 settembre 2025 — con le scadenze di attestati e resoconto dell’RViti nel calendario.
Cepaos prepara e facilita; non certifica né garantisce nulla. Il controllo ufficiale della vendemmia resta di competenza del cantone e la DOC la gestisce l’IVVT.
30 min · senza impegno · Convenzioni svizzere · Responsabile del trattamento art. 9 LPD
Controllo alla vendemmia
Vitigno, chili raccolti, zucchero naturale e particella — come sempre, in cantina o da mobile.
La resa (kg/m², calcolata dalla superficie della particella) e lo zucchero vengono confrontati con i punti 3.4, 3.6 e 3.7 delle Direttive sulla viticoltura.
Ogni scostamento appare come avviso, con il punto della direttiva. Cepaos non blocca mai la registrazione e non inventa alcun limite.
I valori delle Direttive
La tabella è generata dalla stessa trascrizione che Cepaos usa alla vendemmia. La direttiva esprime le rese in g/m²: 1000 g = 1 kg, quindi la conversione in kg/m² è esatta.
| Uve | % Brix min. | °Oechslé min. | Resa max. (g/m²) | = kg/m² |
|---|---|---|---|---|
| Uve rosse | 18.0 | 74.1 | 1000 | 1.0 |
| Uve bianche | 16.0 | 65.4 | 1200 | 1.2 |
| Blanc de Noir (Bondola, Merlot, Pinot Nero) | 18.0 | 74.1 | 1200 | 1.2 |
Fonte: Direttive sulla viticoltura della Sezione dell’agricoltura del 2.9.2025 (in vigore dal 6.10.2025), punti 3.6 e 3.7. I limiti valgono sulla superficie computata del punto 1 delle Direttive.
Lista chiusa
«Ticino» con l’indicazione del vitigno richiede almeno il 90 % di quel vitigno (punto 3.1). Altri vitigni entrano solo come complemento fino al 10 % (punto 3.8).
Uve rosse
Uve bianche
Denominazioni
Termini: «Ticino» + vitigno (≥90 %), oppure «Rosso / Bianco / Rosato del Ticino» (punto 3.1). Uve del Cantone Ticino e della Mesolcina (GR), vinificate in Ticino o, alle condizioni del punto 3.3 cpv. 2, in Mesolcina. Indicazioni geografiche di località più circoscritte (comune, frazione, nomi iscritti a Registro fondiario…) solo se documentate nel certificato di produzione e nell'attestato (punti 3.2 e 3.10). Gestione e controllo: IVVT (RViti art. 2 cpv. 5).
RViti art. 16; Direttive 2.9.2025 punti 3.1-3.10
Tutte le varietà del catasto viticolo coltivate in Ticino o Mesolcina, tranne quelle dell'allegato 1. Nessun limite cantonale di resa o di zucchero per l'IGT nelle Direttive — nessuna cifra trascritta qui.
RViti art. 17; Direttive 2.9.2025 punto 5 + allegato 1
Tutte le varietà registrate nel catasto viticolo (l'esclusione dell'allegato 1 non si applica). Nessun limite cantonale di resa o di zucchero nelle Direttive.
RViti art. 18; Direttive 2.9.2025 punto 5 cpv. 2
Obblighi correnti
Cepaos ti ricorda le scadenze; la trasmissione ufficiale la fai tu nei sistemi dell’UGDA.
Un attestato per ogni partita di uva (RViti art. 10). In formato elettronico i dati devono giungere all'UGDA a fine vendemmia e non oltre la fine di ottobre; su carta entro 4 giorni dall'emissione; nel portale federale giornalmente.
Uve rosse vinificate in bianco e uve tassate cedute a terzi: entro 10 giorni dall'ultima elaborazione, al più tardi il 15 novembre (RViti art. 11). Senza attestati e resoconti nei termini il vino non può essere DOC (Direttive, punto 3.2).
Inventario dello stock al 31.12 e cifra d'affari in litri per il Controllo svizzero del commercio dei vini — scadenza al 31 gennaio. Cepaos la prepara dal tuo registro di cantina.
Fatture con QR-fattura secondo lo standard Swiss QR-Bill di SIX (sezione pagamento + ricevuta), IBAN QR validato.
FAQ
Sì. Alla vendemmia Cepaos confronta lo zucchero naturale registrato con i tenori minimi del punto 3.6 delle Direttive sulla viticoltura del 2 settembre 2025: 18.0 % Brix (74.1 °Oe) per le uve rosse e 16.0 % Brix (65.4 °Oe) per le uve bianche. In Cepaos lo zucchero delle vendemmie svizzere si registra in °Oechslé; i due valori sono quelli stampati dalla direttiva. L'avviso non blocca mai la registrazione.
Punto 3.7 delle Direttive: 1000 g/m² per le uve rosse, 1200 g/m² per le uve bianche e 1200 g/m² per le varietà Blanc de Noir (Bondola, Merlot, Pinot Nero). Cepaos calcola la resa per particella dalla superficie registrata e segnala ogni superamento; quando un vitigno rosso supera i 1000 g/m² ti ricorda il limite Blanc de Noir.
Solo quelli della lista chiusa del punto 3.4: 14 rossi e 14 bianchi. Altri vitigni della lista OIV, coltivati e notificati in Ticino o Mesolcina da almeno 3 anni, possono entrare in un vino DOC solo come complemento fino al 10 % e senza figurare in etichetta (punto 3.8 cpv. 5-6). Se registri una vendemmia DOC di un vitigno fuori lista, Cepaos te lo segnala.
L'RViti (art. 10 cpv. 4) fissa tre modalità: entro 4 giorni dall'emissione con i moduli cartacei, giornalmente se registrati nel portale informatico della Confederazione, oppure a fine vendemmia e in ogni caso non oltre la fine di ottobre in formato elettronico secondo le indicazioni dell'UGDA. Il resoconto delle uve rosse vinificate in bianco e delle uve tassate cedute a terzi va inviato entro 10 giorni dall'ultima elaborazione, al più tardi il 15 novembre (art. 11). Cepaos mette queste scadenze nel calendario di conformità; la trasmissione ufficiale la fai tu nei sistemi dell'UGDA.
Per l'IGT si possono usare tutte le varietà del catasto viticolo coltivate in Ticino o Mesolcina, tranne quelle dell'allegato 1 delle Direttive (RViti art. 17); per l'IGT con la denominazione tradizionale «Nostrano», tutte le varietà registrate nel catasto (art. 18). Le Direttive non fissano limiti cantonali di resa o di zucchero per l'IGT, e Cepaos non ne inventa.
Sì. L'UGDA rilascia i certificati di produzione sulla base del catasto viticolo e una copia va depositata presso chi ritira o trasforma le uve (RViti art. 9). Lo registri in Cepaos e vi colleghi le partite: Cepaos confronta il cumulo con la quantità autorizzata ed esporta le partite in CSV, in italiano. In Ticino il vinificatore non presenta una dichiarazione dei quantitativi incantinati: valgono gli attestati di controllo (art. 10) e il resoconto delle uve (art. 11), che trasmetti tu all'UGDA.
No. La DOC la disciplina, gestisce e controlla l'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT, RViti art. 2 cpv. 5), che organizza anche l'esame organolettico (Direttive, punto 3.9). Cepaos ti dà i controlli alla vendemmia, il registro di cantina e le scadenze; le decisioni restano alle autorità.
Fonti: Regolamento sulla viticoltura (RViti) (RL 916.150 (dell'11 settembre 2024)) · Direttive sulla viticoltura (Sezione dell'agricoltura) (Direttive del 2 settembre 2025 (in vigore dal 6.10.2025)). Consultate il 16.10.2026.
Cepaos prepara e facilita — non certifica né garantisce alcuna conformità. Vedi anche la conformità svizzera completa e i nostri limiti operativi.
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